PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», per indagare su fenomeni di illiceità e illegalità sportiva nel mondo del calcio italiano.
      2. La Commissione ha, in particolare, i seguenti compiti:

          a) svolgere indagini atte a fare luce sulle reale situazione del mondo del calcio italiano;

          b) accertare l'esistenza e l'estensione di fenomeni di illiceità e illegalità sportiva;

          c) individuare le cause e le eventuali responsabilità in merito all'attuale situazione calcistica;

          d) accertare eventuali collegamenti con settori della malavita organizzata al fine di indirizzare gli esiti delle partite e controllare il mercato calcistico;

          e) proporre soluzioni legislative ed amministrative atte ad evitare il ripetersi di situazioni analoghe di illegalità e illiceità sportiva.

Art. 2.
(Composizione e durata
della Commissione).

      1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante

 

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per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione dal mandato parlamentare dei membri della Commissione.
      3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.
      4. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      5. Per l'elezione, rispettivamente dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
      6. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, presentando al Parlamento, entro i successivi dieci giorni, una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.
      2. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti

 

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o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto dell'indagine di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato, d'ufficio e professionale. Tuttavia i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere declassificati solo previo accordo tra il Governo e la Commissione. È sempre opponibile il segreto tra il difensore e il proprio assistito nell'ambito del mandato professionale.
      4. La Commissione stabilisce quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 4.
(Organizzazione e funzionamento
della Commissione).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato, prima dell'inizio dei lavori, a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione stessa. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia la Commissione, qualora lo ritenga opportuno, può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
      3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione

 

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dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, e può avvalersi, a sua scelta, dell'opera e della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 3, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.
(Spese di funzionamento).

      1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.