1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», per indagare su fenomeni di illiceità e illegalità sportiva nel mondo del calcio italiano.
2. La Commissione ha, in particolare, i seguenti compiti:
a) svolgere indagini atte a fare luce sulle reale situazione del mondo del calcio italiano;
b) accertare l'esistenza e l'estensione di fenomeni di illiceità e illegalità sportiva;
c) individuare le cause e le eventuali responsabilità in merito all'attuale situazione calcistica;
d) accertare eventuali collegamenti con settori della malavita organizzata al fine di indirizzare gli esiti delle partite e controllare il mercato calcistico;
e) proporre soluzioni legislative ed amministrative atte ad evitare il ripetersi di situazioni analoghe di illegalità e illiceità sportiva.
1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.
2. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato, prima dell'inizio dei lavori, a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione stessa. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia la Commissione, qualora lo ritenga opportuno, può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione
1. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 3, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.